Bonus Sociale Idrico

Cosa cambia dal 2021

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

Per ulteriori informazioni, visitare il link https://www.arera.it/it/consumatori/bonus2021.htm

Bonus Sociale

Dal 1 luglio 2018 è possibile richiedere il bonus sociale idrico.

Si tratta di una misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto di una famiglia in condizione di disagio economico e sociale.

E' stata prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, emanato in forza dell'articolo 60 del cosiddetto Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e successivamente attuata con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno. Tale quantitativo è stato fissato in 50 litri giorno a persona (18,25 mc di acqua all'anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali.

Chi ne ha diritto

Chi ne ha diritto?

Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua gli utenti domestici diretti ed indiretti del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione in condizioni di disagio economico sociale, cioè che sono parte di nuclei familiari:

  • con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa)
  • beneficiari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Chi è l'utente diretto?

E’ l’utente finale in condizioni di disagio economico sociale direttamente titolare di una fornitura per il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione ad uso domestico residente.

Chi è l'utente indiretto?

E’ uno dei componenti del nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale, che utilizzi nell’abitazione di residenza una fornitura per il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione intestata ad un’utenza condominiale.

I titolari di Reddito di cittadinanza come possono accedere al bonus acqua?

I soggetti che sono titolari del Reddito di cittadinanza (o Pensione di cittadinanza) hanno diritto ad accedere al bonus per le forniture elettrica, gas e idrica, presentando la domanda di bonus con il modulo A.

Come e dove si richiede

Dove si presenta la domanda?

La domanda per ottenere il bonus acqua va presentata, in forma di autocertificazione, presso il proprio Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli che verranno pubblicati sul sito www.arera.it, sul sito www.sgate.anci.it e resi disponibili sul presente sito.

Quali documenti servono per presentare la domanda?

Per presentare la domanda, oltre al modulo compilato con i propri dati anagrafici e i riferimenti che identificano la fornitura, servono:

  • un documento di identità;
  • un'attestazione ISEE in corso di validità;
  • un'attestazione che contenga i dati di tutti i componenti del nucleo ISEE (nome-cognome e codice fiscale);
  • un'attestazione per il riconoscimento di famiglia numerosa (almeno 4 figli a carico), se l'ISEE è superiore a 8.265 euro (ma entro i 20.000 euro)
  • un'eventuale delega se si presenta la domanda per una terza persona.
I titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza dovranno indicare anche:
  • numero di protocollo assegnato al Reddito/Pensione di cittadinanza o attestazione utile a documentare la titolarità del richiedente del Reddito/Pensione di cittadinanza
Le informazioni per identificare la fornitura sono reperibili in bolletta e sono:
  • il codice fornitura;
  • il nominativo del gestore idrico (il soggetto che gestisce il servizio di acquedotto e che emette la fattura).

Nel caso di un utente indiretto queste ultime due informazioni non sono obbligatorie, ma è assolutamente preferibile averle a disposizione al momento della presentazione della domanda.

E' possibile delegare una terza persona per presentare la domanda?

Sì, compilando un’apposita delega con le generalità della persona che si vuole delegare.

Posso richiedere il bonus acqua insieme a quello per energia elettrica e gas?

Si, il modulo di richiesta, pubblicato su questo sito (www.arera.it), sul sito www.sgate.anci.it e reso disponibile sui siti internet dei Gestori e degli Enti di Governo dell’Ambito, permette di richiedere contemporaneamente anche il bonus elettrico e/o gas.

Quanto vale il bonus e come si riceve

Quanto vale il bonus acqua?

Il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente. Il bonus garantirà, ad esempio, ad una famiglia di 4 persone di non dover pagare 73 metri cubi di acqua all'anno.
La quantità dei 18,25 metri cubi di acqua è stata individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, come quella minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona.
Il valore del bonus idrico, a differenza del valore del bonus elettrico e gas, non è uguale per tutti gli utenti (perché la tariffe idriche non sono uniche a livello nazionale), e lo sconto sulla bolletta è diverso a seconda del territorio in cui si trova la fornitura.
Dunque, per individuare quale sia il valore del bonus e, quindi, lo sconto applicato in bolletta, gli utenti potranno consultare il sito del proprio gestore e verificare quale sia la tariffa agevolata del servizio di acquedotto, quali siano le tariffe di fognatura e depurazione applicate e calcolare l'importo del bonus acqua, a cui hanno diritto, moltiplicando 18,25 metri cubi per il numero di componenti della famiglia anagrafica e per la somma delle seguenti tariffe:

  • tariffa agevolata determinata per la quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
  • tariffa di fognatura individuata per la quota variabile del corrispettivo di fognatura;
  • tariffa di depurazione individuata per la quota variabile del corrispettivo di depurazione.

In alternativa è possibile contattare il call center dello Sportello per il consumatore (numero verde 800 166 654), che potrà fornire assistenza nella verifica della correttezza dello sconto applicato.

Come viene corrisposto il bonus?

L'erogazione del bonus acqua avviene con modalità differenti:

  • Per gli utenti diretti, l'erogazione avviene in bolletta. Nello specifico, l'ammontare annuo è erogato pro-quota giorno e ogni bolletta che contabilizzi i consumi relativi al periodo di agevolazione riporterà una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento.
  • Per gli utenti indiretti, il gestore provvederà ad erogare il bonus in un’unica soluzione, ad esempio mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con un assegno circolare non trasferibile o con qualsiasi altra modalità scelta dal gestore, purché tracciabile e quindi verificabile.

Come si verifica se la propria domanda di bonus acqua è andata a buon fine?

In generale è possibile verificare lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus utilizzando i riferimenti presenti nella comunicazione di ammissione che viene inviata all’utente oppure:

  • rivolgendosi all'Ente al quale è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
  • chiamando il numero verde 800.166.654 dello Sportello per il consumatore di Energia e Ambiente e fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta presente nella lettera di ammissione;
  • consultando il sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata "Controlla on line la tua pratica", cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso (User ID e password ) comunicate nella lettera di ammissione.

Come si verifica se il bonus erogato è corretto?

Per verificare se il bonus erogato è corretto, gli utenti diretti possono controllare la loro bolletta e precisamente la sezione del quadro di sintesi dedicata al dettaglio delle singole voci che compongono il totale degli importi fatturati. La componente bonus viene indicata separatamente in detrazione della quota variabile della tariffa di acquedotto, depurazione e fognatura per tutto il periodo di agevolazione.
Gli utenti indiretti possono verificare la correttezza controllando l’accredito, l’assegno o qualunque altra modalità di corresponsione utilizzata dal gestore per l’effettiva erogazione.

Dopo quanto tempo dalla presentazione della domanda mi verrà corrisposto il bonus?

Dal momento della presentazione della domanda al momento dell’erogazione del bonus acqua possono passare diversi mesi. Infatti dopo aver presentato la domanda di bonus al proprio Comune di residenza o ai CAF abilitati, le tempistiche per ottenere il bonus sono così cadenzate:

  • Il Comune ha a disposizione un massimo di 30 giorni per la verifica e l’ammissione della domanda con il suo successivo caricamento nel sistema informatico (SGAte) per la trasmissione al gestore;
  • Dopo il caricamento da parte del Comune della domanda ammessa:
    • L’utente riceve una comunicazione che lo informa dei risultati delle prime valutazioni sui requisiti di ammissibilità (ISEE e residenza) operate dal Comune;
    • Il gestore ha a disposizione un massimo di 60 giorni per completare le valutazioni di sua competenza e comunicare a SGAte l’ammissione definitiva della domanda o il suo rigetto.
Al termine di questi 60 giorni, se la domanda è stata verificata positivamente dal gestore:
  • gli utenti diretti, riceveranno il bonus in bolletta nella prima fattura utile. Le tempistiche di erogazione del bonus in bolletta dipenderanno anche dalla periodicità di fatturazione prevista dal contratto di fornitura;
  • gli utenti indiretti riceveranno il bonus entro un periodo massimo di ulteriori 60 giorni.
Tutti gli utenti, la cui domanda risulterà respinta, riceveranno una comunicazione con l’indicazione del motivo per cui il gestore non ha potuto confermare l’ammissione.

Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?

Il bonus è riconosciuto per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio agevolazione riportata nella comunicazione di ammissione e in bolletta. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, l’utente deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.

Quali problemi potrebbero verificarsi nella gestione della pratica di bonus?

Come per i bonus elettrico e gas, anche per il bonus acqua le pratiche saranno gestite mediante il sistema informatico SGAte, cui accedono i Comuni e i CAF delegati. Oltre ai Comuni e ai CAF abilitati, hanno l’obbligo di collegarsi con un sistema di accreditamento al sistema SGAte anche i gestori del servizio di acquedotto. Infatti, se un gestore non si collega, SGAte non riesce a trasferirgli la pratica per le verifiche di sua competenza e per l’erogazione del bonus.
Nei casi di mancato collegamento del gestore gli utenti interessati riceveranno, pertanto, una comunicazione con la quale verranno informati che hanno i requisiti per richiedere il bonus (ISEE entro la soglia) ma per ottenerlo devono rivolgersi direttamente al proprio gestore (che dovrà effettuare i controlli di propria competenza) nei punti di contatto da quest’ultimo predisposti per l’utenza (sportelli fisici o sito web).

Rinnovo e variazioni

Come si rinnova la domanda di bonus?

Se al termine del periodo di agevolazione l’utente ha ancora i requisiti necessari per l’ammissione (ISEE entro la soglia stabilita, presenza di un contratto di fornitura per il servizio di acquedotto presso l’abitazione di residenza) può rinnovare la richiesta di bonus presentando apposita domanda presso il Comune di residenza o i CAF abilitati.
La domanda va presentata circa un mese prima della scadenza dell'agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-9-2018 al 31-08-2019, il rinnovo deve essere presentato entro il 30 luglio 2019) al fine di garantire la continuità dell'erogazione. Un'apposita comunicazione viene inviata a tutti gli utenti interessati in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo in continuità.
Al momento del rinnovo l’utente deve presentare un'attestazione ISEE valida per il periodo da cui decorre la nuova agevolazione. Con riferimento all’esempio precedente, il certificato ISEE dovrà essere valido anche il 1° settembre 2019.

EMERGENZA CORONAVIRUS
I consumatori il cui il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica, e/o gas e/o servizio idrico è in scadenza nel periodo 1 marzo-31 maggio 2020 possono presentare domanda di rinnovo oltre la scadenza originaria prevista. 
I consumatori che presenteranno domanda entro il 31 luglio 2020, qualora siano presenti i requisiti ordinari per l'ammissione, avranno garantito lo "sconto" in modo continuato e retroattivo a partire dalla data di scadenza originaria. Il rinnovo ha la consueta durata di 12 mesi.
Ad esempio: una domanda di bonus (per le forniture elettriche e/o gas e/o idriche) aveva come periodo di agevolazione dal 1° maggio 2019- 30 aprile 2020. Per avere continuità per l'anno successivo la domanda di rinnovo avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 marzo 2020. Grazie alle disposizioni emanate per l'emergenza sanitaria, sarà possibile presentare la domanda di rinnovo entro il 31 luglio 2020, e se la domanda di rinnovo ha i requisiti previsti (vedi sopra) il bonus verrà erogato in continuità dal 1° maggio 2020 fino al 30 aprile 2021.

Cosa bisogna fare in caso di variazioni del numero di familiari durante il periodo di agevolazione?

Le variazioni della numerosità familiare, che avvengono durante il periodo di agevolazione, possono essere comunicate al momento del rinnovo e hanno validità ai fini del calcolo del bonus per il nuovo periodo di agevolazione. Tuttavia se l’utente presenta al proprio gestore idrico, durante i 12 mesi di vigenza del bonus, un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di variazione del numero dei componenti la famiglia e dichiara che tale variazione non modifica la condizione di disagio economico, (ossia l’ISEE resta ricompreso entro la soglia limite), il gestore adeguerà il corrispettivo del bonus alla nuova numerosità familiare per il periodo che manca al termine dei 12 mesi di vigenza dell’agevolazione.

Cosa succede in caso di cambio dell’indirizzo di residenza o di cessazione del contratto?

Nel caso in cui durante il periodo di agevolazione cessi il contratto di fornitura intestato all’utente agevolato (ad esempio per cambio di residenza o per altre ragioni), il gestore corrisponderà nella fattura di chiusura la quota di bonus spettante e non ancora erogata a copertura del restante periodo di agevolazione.
Ad esempio, se il periodo di agevolazione è 1° settembre 2018- 31 agosto 2019 e l’utente cambia residenza ad aprile 2019, riceverà, nella fattura di chiusura della fornitura che cessa per cambio residenza, l’ammontare di bonus previsto fino al 31 agosto 2019.
Né l’utente interessato né alcuno dei componenti del suo nucleo ISEE potranno presentare una nuova domanda di bonus acqua prima del termine dell’originario periodo di agevolazione.

 

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